Ultima modifica: 27 ottobre 2016

Responsabilità della vigilanza degli alunni con Bes e compresenza

La vigilanza e la responsabilità degli alunni con Bes (bisogni educativi speciali) non può essere demandata ai soli insegnanti di sostegno Sentenza Consiglio di Stato, IV Sezione 28 febbraio 2002 n. 1204


“All’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento: egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell’attività di insegnamento sia per l’alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato – Piano Educativo Personalizzato”.
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