Ultima modifica: 5 luglio 2017

MIUR. Organici personale docente a.s. 2016/17

Emanata la nota che dispiega procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici del personale docente per l’a.s. 2016/17 nelle scuole di ogni ordine e grado.

I Direttori degli UU.SS.RR., una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici ed effettuati i controlli previsti, daranno comunicazione dei dati definitivi alle istituzioni scolastiche interessate e al SIDI.

L’organico di sostegno è stato definito nel limite del D.L. 104/13 convertito con modificazioni dalla legge 128/13 e dei posti assegnati ulteriormente dalla Tabella 1 allegata alla legge 107/15.

Posti di sostegno

Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga non sono attribuibili in organico di diritto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 22 alunni.

È stata inoltre prevista, ai sensi dell’art. 15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 128 dell’8 novembre 2013, l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04).

Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente verranno effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità. Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle quattro aree.

Si ricorda che dall’anno scolastico 2016/17 in applicazione al CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 8 aprile 2016 i docenti di sostegno di ruolo della scuola secondaria di secondo grado immessi in ruolo sino all’a.s. 2014/15 o nelle prime due fasi di immissione in ruolo del 2015/16 acquisiscono la titolarità su scuola, nei limiti del possibile nelle scuole di attuale servizio all’interno delle provincie nelle quali sono titolari.

A tale proposito, utilizzando l’apposita funzione del SIDI, gli Uffici regionali e le relative diramazioni territoriali provvederanno ad istituire i posti di organico necessari rispettando il parametro di un posto ogni due alunni disabili presenti in organico di fatto.

Eventuali ulteriori posti di diritto vacanti al termine delle operazioni andranno assegnati alle singole autonomie garantendo una equilibrata distribuzione tra le aree.

(fonte: http://www.notiziedellascuola.it/)

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